Piano transizione 4.0 2021-2022
Il Piano Transizione 4.0 punta a razionalizzare e semplificare l’utilizzo degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0, prevedendo come unico strumento fiscale il credito d’imposta con aliquote differenziate in funzione delle attività realizzate dalle imprese, degli obiettivi da raggiungere e del periodo di investimento.
Con la pubblicazione ufficiale della Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il nuovo programma di sviluppo per le imprese italiane valido da 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Il credito di imposta sarà reso disponibile in compensazione in 3 quote annuali a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni 4.0.
I soggetti con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni generici effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in un’unica quota annuale.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Resta l’obbligo della perizia , da cui deve risultare l’appartenenza dei beni agli allegati A e B e l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura con le seguenti novità:
- la perizia non è più semplice ma asseverata;
- l’obbligo di perizia è previsto per i beni di costo unitario superiore a 300.000. Al di sotto di questa soglia è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Beni strumentali materiali
Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 il credito è riconosciuto nella misura del:
- 50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta è attribuito per il:
- 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20%, per la quota di investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Beni strumentali immateriali
Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni in oggetto mediante soluzioni di cloud computing.
Beni generici
Oltre ai beni materiali, con la nuova legge di bilancio il credito di imposta è esteso anche ai beni immateriali non 4.0.Sui beni generici la misura è riconosciuta per il:
- 10% della spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali, per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
- 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
- 6% della spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro, per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Periodo 01/01/2020 – 15/11/2020 (*)
Tipologia di beni | Aliquota | Tempi di compensazione |
Beni strumentali (ex super ammortamento) fino a 2 mln euro | 6% | 5 anni dall’anno successivo a quello di entrata in funzione |
Beni materiali Allegato A fino a 2,5 mln euro | 40% | 5 anni dall’anno successivo a quello di interconnessione |
Beni materiali Allegato A da 2,5 a 10 mln euro | 20% | 5 anni dall’anno successivo a quello di interconnessione |
Beni immateriali Allegato B fino a 700.000 euro | 15% | 3 anni dall’anno successivo a quello di interconnessione |
* fino al 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20%.
Periodo 16/11/2021 – 31/12/2021 (*)
Tipologia di beni | Aliquota | Tempi di compensazione |
Beni materiali NON in allegati A e B fino a 2 mln euro | 10% | 3 anni dall’anno di entrata in funzione. 1 anno se il volume di ricavi/compensi è < 5 mln euro |
Beni immateriali NON in allegati A e B fino a 1 mln euro | 10% | 3 anni dall’anno di entrata in funzione. 1 anno se il volume di ricavi/compensi è < 5 mln euro |
Beni lavoro agile | 15% | 3 anni dall’anno di entrata in funzione. 1 anno se il volume di ricavi/compensi è < 5 mln euro |
Beni materiali Allegato A fino a 2,5 mln euro | 50% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni materiali Allegato A da 2,5 a 10 mln euro | 30% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni materiali Allegato A da 10 a 20 mln euro | 10% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni immateriali Allegato B fino a 1 mln euro | 20% | 3 anni dall'anno di interconnesione |
* fino al 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20%.
Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 (*)
Tipologia di beni | Aliquota | Tempi di compensazione |
Beni materiali NON in allegati A e B fino a 2 mln euro | 6% | 3 anni dall’anno di entrata in funzione |
Beni immateriali NON in allegati A e B fino a 1 mln euro | 6% | 3 anni dall’anno di entrata in funzione |
Beni materiali Allegato A fino a 2,5 mln euro | 40% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni materiali Allegato A da 2,5 a 10 mln euro | 20% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni materiali Allegato A da 10 a 20 mln euro | 10% | 3 anni dall’anno di interconnessione |
Beni immateriali Allegato B fino a 1 mln euro | 20% | 3 anni dall'anno di interconnesione |
* fino al 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20%.